Art. 5.
(Responsabilità dei datori di lavoro in caso di mutamento organizzativo dell'attività).

      1. Il datore di lavoro, in caso di appalto di uno o più servizi ed opere, di trasferimento di uno o più rami d'azienda, di esternalizzazioni ed eventi similari, ai sensi di quanto previsto dalla legislazione vigente, che modifica l'ordinaria organizzazione produttiva in essere, è responsabile verso i lavoratori coinvolti nei processi indicati, in solido con l'appaltatore o con il nuovo titolare dell'unità produttiva ceduta, per un periodo non inferiore a quarantotto mesi, della corresponsione di un trattamento economico, normativo e

 

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contrattuale collettivo non inferiore a quello preesistente al momento del mutamento organizzativo dell'attività.
      2. I contratti collettivi nazionali di lavoro, sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, possono estendere o ridurre la durata del periodo di cui al comma 1, esclusivamente a fronte di specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive individuate negli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro.